Premessa
Lo scopo di questo articolo è quello di fornire un breve e pratico manuale per quanto riguarda il vasto e complesso campo delle norme tecniche relativamente al settore elettrotecnico ed elettronico, in modo particolare per quelle emanate da organismi qualificati e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e prodotte mediante il contributo, il consenso e l’approvazione di tutte le parti interessate quali i progettisti, gli installatori, i costruttori, le associazioni dei consumatori, le autorità competenti e che per la loro universalità rappresentano un valido strumento di progresso civile.
Infatti la corretta applicazione delle norme tecniche oltre a garantire un livello accettabile di sicurezza risulta di fondamentale importanza anche per il miglioramento delle modalità di progettazione, dei processi produttivi di controllo e collaudo, che portano ad un notevole miglioramento del prodotto finale e di conseguenza alla tutela degli interessi dei consumatori.
In riferimento all’attività di normazione la norma UNI CEI EN 45020 «Normazione e attività connesse – Vocabolario generale» entrata in vigore il 27 luglio 2007 fornisce le seguenti definizioni:
- Norma «Documento, stabilito mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto.»
- Organismo di normazione «Organismo con attività di normazione, riconosciuto a livello nazionale, regionale o internazionale, la cui principale funzione, in applicazione del proprio statuto, è l’elaborazione, approvazione o adozione di norme che sono rese disponibili al pubblico.»
- Stato dell’arte «Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi basato su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali.»
In merito alle caratteristiche di una norma la stessa UNI CEI EN 45020 chiarisce che una norma deve necessariamente basarsi su comprovati risultati scientifici, tecnologici e sperimentali mirati al raggiungimento dei migliori benefici per la comunità.
In Italia una definizione di norma è data anche dalla legge 317 del 21/6/1986 definizioni preliminari d) «norma: una specifica tecnica, approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali. Sono norme internazionali, europee o nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione.»
In pratica una norma tecnica pubblicata da un organismo di normazione riconosciuto è un documento che stabilisce e definisce i requisiti fondamentali ovvero le caratteristiche prestazionali, dimensionali, di sicurezza, ambientali, che devono possedere gli apparati e/o i componenti e/o gli impianti affinchè sia garantita la loro rispondenza alla regola dello “stato dell’arte”, di conseguenza il suo valore giuridico è tale per cui la sua applicazione sebbene non obbligatoria garantisce la rispondenza alla regola dell’arte sancita da diverse leggi dello Stato italiano.
Le norme si suddividono in due categorie:
- norme giuridiche o legislative sono quelle che stabiliscono le regole di comportamento per tutti gli individui che rientrano nella sovranità di uno Stato dettando le linee generali di comportamento senza entrare in nessun modo nel dettaglio dei requisiti tecnici per i quali fanno riferimento alle specifiche norme tecniche, sono obbligatorie e possono essere emesse dagli organismi legislativi nazionali in questo caso sono le leggi ordinarie emesse dal Parlamento, i decreti legge emanati dal Governo, i decreti del Presidente della Repubblica, oppure dagli organismi legislativi comunitari in questo caso sono Direttive, Regolamenti, Decisioni;
- norme tecniche o standards sono documenti tecnici che derivano dall’applicazione del principio fondamentale del “consenso” ovvero la loro formulazione e conseguente applicazione si basa sulla disponibilità e la libera adesione di tutte le parti interessate, dalla progettazione alla realizzazione fino alla commercializzazione, esse descrivono e codificano la migliore tecnologia disponibile e definiscono terminologie, misurazioni e metodi di misura, simbologia convenzionale, garanzie di sicurezza, requisiti di prestazione, tipologia, compatibilità, attività di progettazione, per quanto riguarda i materiali, i prodotti, le apparecchiature, i metodi, i servizi. Le norme tecniche sono emesse solo da enti riconosciuti per mezzo di apposite leggi, non sono obbligatorie ma lo diventano nel caso in cui viene fatto espresso riferimento ad una di esse all’interno di una norma giuridica.
Gli organismi di normazione
La funzione degli organismi di normazione è quella di redigere le norme tecniche al fine di ottenere la massima efficienza e il massimo livello di sicurezza dei prodotti, dei macchinari, delle persone e degli impianti, in genere sono composti da specifici “Comitati Tecnici” e “Sottocomitati Tecnici” il cui compito è quello di redigere e pubblicare regole di carattere generale e particolare relative alla progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione degli impianti, dei materiali e dei macchinari. Gli organismi di normazione devono essere riconosciuti con apposite norme giuridiche e possono emettere documenti tecnici normativi a livello mondiale, europeo e nazionale, attualmente sono raggruppati in tre settori principali, vedi figura 1.
Sono organismi normativi riconosciuti a livello mondiale:
IEC Comitato elettrotecnico internazionale (International Electrotechnical Commission – Commission Electrotechnique Internationaleé) è una organizzazione fondata nel 1906 con sede attuale a Ginevra che prepara e pubblica norme tecniche in campo elettrotecnico ed elettronico con la partecipazione degli organismi di normazione di oltre 100 nazioni di tutto il mondo suddivisi in circa 90 Comitati Tecnici e 120 SottoComitati tecnici.
I Comitati Tecnici sono divisi in tre gruppi:
- Gruppo A svolge attività normativa per l’elettrotecnica e i problemi di carattere generale;
- Gruppo B svolge attività normativa per l’elettronica e l’informatica;
- Gruppo C svolge attività normativa per le misure, la sicurezza e i beni di consumo.
Le pubblicazioni di questo organismo vengono emesse in due lingue ufficiali, inglese e francese, non sono vincolanti e possono essere recepite dagli organismi europei come norme armonizzate oppure dai vari organismi nazionali adattandole alle norme già esistenti con o senza modificazioni, sono classificate con la sigla IEC seguita da un numero, alcuni esempi sono la norma IEC 1168 relativa ai simulatori per radioterapia oppure la norma IEC 60364 relativa agli impianti elettrici degli edifici. Nel 1991 l’IEC ha stipulato un accordo di collaborazione con il CENELEC per lo studio, l’emissione e la votazione comune di documenti normativi.
ISO Organizzazione internazionale per la normazione (International Organization for Standardization – Organisation Internationaleé de Normalisation) fondata nel 1947 ha sede a Ginevra ed è il più importante ente per lo sviluppo e la pubblicazione di norme internazionali, svolge attività di normazione a livello mondiale in diversi settori industriali, soprattutto in ambito meccanico e della qualità con l’esclusione di quello elettrotecnico ed elettronico.
In realtà il termine ISO non è da considerarsi un acronimo esso infatti deriva dal greco “isos” che significa uguale. I suoi membri sono gli organismi di normazione di oltre 160 paesi del mondo e la sua struttura è composta da una serie di comitati tecnici TC (Technical Committee), sottocomitati SC (SubCommittee) e gruppi di lavoro WG (Working Group), le norme emanate hanno valenza di raccomandazione e possono essere recepite dai vari organismi nazionali con o senza modificazioni, sono classificate con la sigla ISO seguita dal numero della norma, dal simbolo : e dall’anno di pubblicazione, ad esempio ISO 9001:2001.
ITU Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunications Union – Union Internationaleé des Télécommunications) è una organizzazione che svolge normazione per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, è stata fondata nel 1865 con il nome di Telegraph Union e nel 1932 ha preso il suo nome attuale di ITU con sede a Ginevra, dal 1947 è formata dall’unione del CCITT (Comitato Consultivo Internazionale per la Telegrafia e la Telefonia) e il CCIR (Comitato Consultivo Internazionale per le Radiocomunicazioni) diventando un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il compito di promuovere la diffusione delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo e la normalizzazione in tutto il mondo dello spettro delle radiofrequenze al fine di garantire lo scambio di informazioni senza interferenze.
Dal 1992 la sua organizzazione è divisa in tre settori di competenza:
- Radiocomunicazioni;
- Sviluppo delle telecomunicazioni;
- Standardizzazione delle telecomunicazioni.
Sono classificate con la sigla ITU seguita da una lettera maiuscola e da un numero progressivo, ad esempio ITU X.500 è una serie di norme per le reti di computer oppure ITU X.1211 del settembre 2014 relativa alle tecniche per prevenire gli attacchi basati sul web.
Sono organismi normativi riconosciuti a livello europeo:
CENELEC Comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica (European Committee for Electrotechnical Standardization – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) è l’ente di normazione per il settore elettrotecnico ed elettronico incluso il controllo accessi e la videosorveglianza che comprende tutti i paesi dell’Unione Europea più alcuni paesi extracomunitari affiliati quali la Turchia, l’Ucraina, la Bielorussia, Ia Tunisia, Israele, è stato istituito nel 1973 a seguito della fusione di due precedenti organismi normatori il CENELCOM e il CENEL ed ha sede a Bruxelles, dal 1991 ha avviato una stretta collaborazione con l’IEC del quale può recepire eventuali normative con o senza modifiche. E’ stato riconosciuto come organismo di normazione con la Direttiva 83/189/CEE del 28/03/1983 e può emettere in tre lingue ufficiali (inglese, tedesco e francese) i seguenti tipi di documenti normativi:
- EN (European Norm) sono norme tecniche che devono essere recepite da parte di tutti gli stati membri integralmente senza nessuna aggiunta e/o modifica e contemporaneamente devono essere ritirate tutte le norme nazionali che riguardano la stessa materia (in base all’accordo Stand-still Agreement che vieta la pubblicazione di norme nazionali aventi contenuti in contrasto con le Norme Europee e obbliga al ritiro di quelle nazionali relative alla stessa materia). In Italia le norme EN vengono recepite e pubblicate con Decreto del Ministero dell’Industria;
- HD (Harmonization Document) sono documenti normativi di riferimento che non impongono alcun obbligo di applicazione integrale se non quello del contenuto tecnico, ad esempio possono essere modificate le frasi per soddisfare particolari requisiti nazionali, sostanzialmente è un documento normativo che deve essere recepito attraverso le norme nazionali entro un tempo preventivamente concordato. Le norme armonizzate garantiscono la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;
- ENV (European Norm Vorubergehend) sono norme in via sperimentale che hanno durata limitata durante la quale gli Stati membri possono presentare le proprie proposte di eventuali modifiche;
- ES (Specifiche Europee), R (Rapporti), G (Guide), documenti a titolo informativo senza obbligo di recepimento da parte degli stati membri.
CEN Comitato europeo di normazione (European Committee for Standardization – Comité Eurpéen de Normalisation) è l’ente di normazione per tutti i settori industriali compresi quelli edili e quelli relativi l’antincendio con esclusione del settore elettrotecnico ed elettronico, fondato nel 1961 ha sede a Bruxelles ed opera in stretta collaborazione con l’ISO, i membri del CEN sono gli organismi nazionali dei paesi dell’Unione Europea più membri associati quali FIEC (European Construction Industry Federation), ECOS (European Environmental Citizens Organization for Standardisation), ETUI (European Trade Union Institute), EUCOMED (European Medical Technology Industry Association), ANEC (European Association for the coordination of consumer representation in standardisation), CEFIC (European Chemical Industry Council). Il CEN è stato riconosciuto come organismo di normazione europeo con la Direttiva 83/189/CEE del 28/03/1983.
ETSI Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (European Telecommunications Standards Institute – Institut européen des normes de télécommunication) è un’organismo di normazione indipendente fondato nel 1988 dalla CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) che è stato l’organo di coordinamento per le telecomunicazioni europee e le organizzazioni postali dal 1959. L’ETSI attualmente raggruppa circa 800 organizzazioni in rappresentanza di 65 paesi di tutto il mondo ed è stato riconosciuto come organismo di normazione europeo con la Direttiva 83/189/CEE del 28/03/1983. Le norme ETSI sono classificate con la sigla ES seguita da un numero, alcuni esempi sono la norma ETSI ES 201 970-2 relativa all’Accesso e Terminali (AT), rete telefonica pubblica commutata (PSTN) oppure la norma ETSI ES 202 007 relativa alla compatibilità elettromagnetica e spettro delle radiofrequenze (ERM).
Sono organismi normativi riconosciuti a livello nazionale:
CEI Comitato Elettrotecnico Italiano è l’organismo italiano di normazione elettrotecnica, elettronica e di alcuni settori delle telecomunicazioni riconosciuto con il Decreto Ministeriale 15/12/1978 “Designazione del Comitato elettrotecnico italiano quale organismo di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica”.
QUI è possibile consultare un elenco di organismi normativi di altre nazioni. È stato fondato nel 1909, ha sede a Milano ed è accreditato come rappresentante dello Stato Italiano presso il CENELEC e l’IEC, attraverso la sua partecipazione al CONCIT è presente all’attività dell’ETSI l’ente europeo di normazione per le telecomunicazioni.
Il CEI è composto da:
- Soci promotori: ANIE (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed elettroniche), ENEL (Ente Nazionale per l’Energia elettrica), AEIT (Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni;
- Soci di diritto: CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Ministero dell’Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Soci effettivi: imprese elettrotecniche ed elettroniche, associazioni varie di imprese;
- Soci aderenti: società e persone fisiche varie che non hanno diritto di partecipare ai Comitati Tecnici e all’assemblea dei soci.
Attualmente il CEI è strutturato in oltre 85 Comitati Tecnici (CT) a loro volta suddivisi in SottoComitati (SC) ognuno con competenze in un determinato settore tecnico, sia i CT che i SC possono essere formati da gruppi di lavoro temporanei (GL), in modo particolare per la stesura di documenti nazionali, tutte le informazioni e l’elenco completo dei Comitati Tecnici del CEI è disponibile QUI.
Nel 1947 il CEI in associazione con l’ANIE (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche) e l’ANIDEL (Associazione Nazionale Imprese Produttrici di Energia Elettrica) ha costituito l’UNEL (Ufficio di Unificazione Elettrotecnica) con sede a Milano con lo scopo di realizzare pubblicazioni contenenti tabelle e prescrizioni destinate all’unificazione dimensionale delle costruzioni elettriche ed elettroniche in campo nazionale e sino ad oggi ha pubblicato circa 1300 tabelle. L’UNEL dispone di circa 50 Comitati Tecnici con più di 1500 esperti nel campo dell’elettrotecnica.
Le tabelle di unificazione emanate dall’UNEL sono recepite dal CEI e vengono pubblicate con la sigla CEI-UNEL seguita dal numero progressivo della tabella. Il CEI ha da qualche anno siglato anche un importante accordo con l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) che ha sede negli Stati Uniti, oltre che per la collaborazione tecnica anche per la vendita e la promozione delle norme internazionali IEEE relative ai settori dell’elettrotecnica e dell’elettronica come ad esempio le norme IEEE 802.11 relative al Wi-Fi e le IEEE 802.1 relative al protocollo Ethernet.
Il CEI ha il compito di stabilire:
- i requisiti che devono avere per il settore elettrico le apparecchiature, gli impianti, i materiali, le macchine affinchè corrispondano alla regola di buona elettrotecnica;
- i criteri con i quali detti requisiti debbono essere provati e controllati;
- il livello minimo di sicurezza affinchè gli impianti, le apparecchiature, i materiali e le macchine siano conformi alla regola dell’arte.
A tale proposito emette i seguenti documenti normativi:
- Norme sono documenti tecnici che hanno valore di “presunzione alla regola dell’arte” in base al disposto della legge 186 del 01/03/1968 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.”;
- Norme sperimentali sono documenti tecnici con la stessa valenza di legge delle norme ma con validità per un tempo determinato;
- Varianti sono documenti tecnici emanati in casi di urgenza per apportare aggiornamenti a documenti normativi in vigore e quindi assumono valore di legge;
- Guide sono documenti tecnici emanati al solo scopo di fornire consigli e/o esempi atti a facilitare la comprensione di norme complesse e non assumono alcun valore di legge;
- Fogli di interpretazione sono documenti tecnici utilizzati per rispondere ufficialmente a quesiti posti al CEI in merito a documenti normativi già emessi e di difficile interpretazione, sono in pratica interpretazioni ufficiali dei Comitati Tecnici in relazione all’interpretazione da attribuire a determinati articoli di una norma, i fogli di interpretazione non modificano in nessun modo una norma e non hanno alcun valore di legge;
- Norme CEI-UNEL sono documenti tecnici sotto forma di tabelle destinate all’unificazione dimensionale delle costruzioni elettriche ed elettroniche ed hanno valore di legge;
- Norme CEI EN sono documenti tecnici pubblicati dal CENELEC e successivamente, in quanto obbligatori per i membri della comunità europea, recepiti in campo nazionale dal CEI integralmente senza alcuna modifica, hanno valore di “presunzione alla regola dell’arte” e quindi di legge;
- Inchiesta pubblica viene avviata dal CEI mediante i propri organi ufficiali di informazione per la notifica della pubblicazione del testo di una norma affinchè tutti gli interessati possano valutarla ed eventualmente formulare commenti e/o correzioni che devono essere posti entro un determinato tempo comunicato all’atto della pubblicazione del testo da parte del CEI. E’ sufficiente un solo forte e motivato commento contrario da parte di una categoria interessata al documento normativo per rivedere o addirittura archiviare la proposta di norma, la durata di una inchiesta pubblica non può essere inferiore a 60 giorni.
UNI Italian national unification, with headquarters in Milan, is a standards organization that conducts Italian legislation in all industrial, commercial and service sectors with exception of the electrical and electronic equipment. It was established in 1921 with the initials UNIM following the regulatory needs of the mechanical industries. In 1928 the industry associations extended its regulatory powers in all industries with the adoption of the acronym UNI. Its role of national standardization body has been recognized by Law 317 of 21.06.1986, implementing Directive 98/34 / EC. Currently UNI takes part in the regulation of ISO and CEN as Italian representative.
The UNI emits the following normative documents:
- Norme classificate con sigla UNI seguita da un numero sono documenti tecnici che hanno valore di legge secondo il disposto della legge 317/86 e che hanno ottenuto il consenso unanime di tutte le parti interessate nella definizione;
- Specifiche tecniche classificate con la sigla UNI/TS seguita da un numero sono documenti tecnici che hanno valore di legge e che vengono sottoposti ad un periodo prestabilito di verifica;
- Rapporti tecnici classificati con la sigla UNI/TR seguita da un numero sono documenti tecnici di orientamento senza valore di legge utilizzabili esclusivamente a titolo informativo e descrittivo.
- CONCIT Comitato Nazionale di Coordinamento per l’Informatica e le Telecomunicazioni è costituito dall’ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione), dal CEI e dall’UNI allo scopo di promuovere e coordinare a livello nazionale le attività normative nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni e con i seguenti ulteriori obiettivi:
- esercitare la funzione di organismo nazionale di normazione NSO (National Standardisation Organisation) e di interfaccia con l’ETSI per l’approvazione delle norme europee;
- adottare opportune iniziative al fine di diffondere in Italia la conoscenza ed il rispetto delle norme;
- assicurare il recepimento a livello nazionale delle norme emesse dagli organismi normativi europei e mondiali.
Tutti gli organismi normativi nazionali italiani hanno come compiti principali:
- Elaborare norme tecniche attraverso specifici Comitati Tecnici ai cui lavori deve essere garantita la partecipazione a tutte le parti interessate;
- Rappresentare l’Italia in tutte le attività di normazione a livello mondiale ed europeo;
- Pubblicare e diffondere le norme tecniche ed eventuali altri prodotti editoriali ad esse connessi sia attraverso opportuni centri di informazione sia attraverso il web e/o riviste specializzate;
- Svolgere attività di collaborazione con altri organi di normazione di altre nazioni al fine di favorire gli interessi commerciali delle imprese italiane;
- Diffondere la cultura delle norme tecniche attraverso: l’organizzazione di seminari, convegni, corsi di formazione; la pubblicazione di documenti informativi; la pubblicazione di articoli su riviste; la partecipazione a fiere, giornate di studio, convegni; l’attività di comunicazione e promozione attraverso il web.
Anche se generalmente sono ben definite, spesso il confine tra le competenze dei vari organismi di normazione è piuttosto critico e di difficile individuazione questo ha permesso la nascita sempre più frequente di norme con sigle miste ad esempio IEC/ITU o ISO/IEC seguite da un numero soprattutto nel caso di argomenti complessi o fortemente integrati. Se una norma viene recepita anche da un organismo diverso da quello che l’ha emessa, la classificazione contiene tutti gli acronimi dei diversi organismi in forma gerarchica mantenendo il numero progressivo originario ad esempio norma UNI EN ISO 9001
- 9001 numero progressivo originario
- ISO organismo promotore
- EN il CEN è l’organismo che l’ha recepita subito dopo
- UNI ultimo organismo che ha recepito la norma
Il percorso normativo
La stesura di un documento normativo è un processo lungo ed articolato, inizia dall’organismo normativo competente che incarica un proprio gruppo di esperti per quel determinato settore tecnico (Comitato Tecnico) il quale può essere composto da diversi gruppi di lavoro ST (SottoComitati) e GL (Gruppi di Lavoro) formati da esperti del settore in rappresentanza di tutte le parti interessate al progetto normativo quali utilizzatori, commercianti, costruttori, progettisti, installatori, pubblica amministrazione.
L’organismo di normazione che propone la norma ad esempio l’IEC o il CENELEC o il CEI, ha il compito di coordinare i lavori mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa e di approvare il testo preliminare rendendolo disponibile mediante tutti i canali di informazione per un periodo non inferiore a 60 giorni, al termine del periodo di prova l’organismo di normazione che ha proposto la norma valuta ed elabora tutti gli eventuali commenti e/o proposte di modifica e provvede all’approvazione previa votazione e quindi alla definitiva pubblicazione con la relativa sigla e numero progressivo.
In sintesi il percorso di una norma tecnica si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
- Studio di fattibilità o analisi di modifica di una norma esistente in questa fase l’organismo di normazione assegna al Comitato Tecnico competente il compito di analizzare le effettive necessità e benefici della normazione nonchè le competenze da coinvolgere nel processo normativo valutando anche le richieste del mercato;
- Stesura di una bozza del documento normativo il Comitato Tecnico competente coadiuvato da Sotto Comitati e/o Gruppi di Lavoro costituiti da esperti in rappresentanza delle parti interessate alla norma quali costruttori, progettisti, installatori, commercianti, consumatori, centri di ricerca, pubblica amministrazione, provvede alla stesura e all’approvazione di una “bozza di norma”;
- Avviamento di una inchiesta pubblica, la “bozza di norma” viene resa pubblica attraverso tutti i canali di informazione messi a disposizione dall’organismo di normazione al fine di raccogliere eventuali commenti e modifiche per il raggiungimento del massimo consenso da parte di tutti gli operatori interessati, la durata dell’inchiesta pubblica non può essere inferiore a 60 giorni;
- Esame dei commenti, votazione e pubblicazione al termine del periodo dell’inchiesta pubblica il Comitato Tecnico incaricato esamina i commenti e se non vi sono proposte di modifica la norma viene sottoposta ad approvazione mediante votazione all’unanimità, questo perché la norma è considerata una pratica democratica che necessita di un consenso unanime di tutte le parti interessate e non solo di una semplice maggioranza anche se qualificata, successivamente all’approvazione la norma viene pubblicata. Se invece vengono apportate modifiche in base alle proposte risultanti dall’inchiesta pubblica o dal Comitato Tecnico, la nuova bozza di norma deve essere di nuovo sottoposta ad inchiesta pubblica e quindi all’approvazione per votazione all’unanimità da parte del Comitato Tecnico.
Questa procedura normativa, riconosciuta ed applicata universalmente da tutti gli organismi di normazione, garantisce i seguenti principi fondamentali per il riconoscimento di una norma tecnica:
- democraticità possono e soprattutto devono partecipare ai lavori di stesura indistintamente tutte le parti interessate a livello tecnico, economico e sociale;
- trasparenza la sua stesura ed eventuale approvazione è costantemente controllata attraverso la divulgazione per mezzo di innumerevoli canali informativi sia elettronici che cartacei senza casi particolari e/o agevolazioni e/o privilegi;
- volontarietà la partecipazione alla stesura delle norme tecniche è assolutamente volontaria e la loro applicazione non è da considerarsi obbligatoria in quanto rappresentano le necessità e gli interessi delle parti che le hanno promosse ed approvate, il loro impiego comunque, al di là dei casi in cui vengono espressamente richiamate da una legge, è indispensabile per la regolamentazione della libera circolazione di prodotti, persone e servizi nel mercato mondiale;
- consensualità deve essere discussa ed approvata all’unanimità da tutti i partecipanti ai lavori, è il requisito più difficile da ottenere in quanto richiede lunghe discussioni e spesso è causa principale di ritardi nella pubblicazione di una norma.
Le Direttive europee, il nuovo approccio e la marcatura CE
Con lo sviluppo dell’unione europea si è creato un mercato unico che permette la libera circolazione di prodotti, servizi e persone all’interno dei paesi che ne fanno parte, questi nuovi orizzonti socio-commerciali hanno inevitabilmente richiesto l’impiego di normative comuni in grado di garantire la sicurezza e la qualità di tutti i prodotti e/o servizi provenienti da paesi diversi e sottoposti a normative nazionali differenti.
A tale scopo la Comunità Europea con la Risoluzione 85/C136/01 del 7/05/1985 ha introdotto un nuovo sistema di armonizzazione legislativa chiamato “nuovo approccio” con il quale viene sancito il principio del mutuo riconoscimento da parte di tutte le nazioni dell’Unione Europea e l’armonizzazione delle norme nazionali attraverso l’applicazione di apposite Direttive (è bene ricordare che le Direttive Europee sono provvedimenti con valore di “norme giuridiche” che vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere lasciando libera scelta dei mezzi e della forma in rispetto del loro ordinamento giuridico interno e devono essere recepite ed introdotte negli ordinamenti normativi nazionali entro un determinato periodo di tempo, previa applicazione da parte dell’Unione Europea di pesanti sanzioni).
Le Direttive emanate in base al “nuovo approccio” prevedono i seguenti criteri:
- campo di applicazione vengono descritti dettagliatamente tutti i prodotti, le caratteristiche e i rischi che devono essere evitati;
- clausola di immissione sul mercato è ammessa l’immissione sul mercato comunitario solo dei prodotti e servizi che non pregiudichino la sicurezza delle persone, delle cose e dei beni, sotto la responsabilità del costruttore o dell’importatore;
- elenco dei requisiti di sicurezza devono essere elencati dettagliatamente al fine di poter essere pesantemente sanzionabili in caso di mancato rispetto;
- marcatura CE (Conformité Européenne) è l’apposizione di un logo obbligatorio dell’altezza minima di cinque millimetri che attesta la conformità del prodotto ai requisiti minimi di sicurezza della Direttiva applicabile e conferisce il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio dell’Unione Europea, deve essere applicato in modo visibile, leggibile ed indelebile sul prodotto o in alternativa sull’imballaggio. Se il prodotto viene fabbricato nel territorio europeo il responsabile dell’apposizione del marchio CE è il costruttore se invece il prodotto viene fabbricato fuori dal territorio europeo il responsabile dell’apposizione del marchio CE è l’importatore, comunque le caratteristiche grafiche del logo CE sono sempre riportate in apposito allegato alle Direttive, alcuni esempi di Direttive che richiedono obbligatoriamente l’apposizione del marchio CE sono la Direttiva macchine, la Direttiva compatibilità elettromagnetica, la Direttiva bassa tensione e la Direttiva per i dispositivi medici. Il simbolo CE non fornisce alcuna garanzia in merito alla qualità di un prodotto ma garantisce unicamente che il prodotto risponde alle prescrizioni di sicurezza della Direttiva applicabile;
- procedure di certificazione ogni Direttiva stabilisce le procedure alle quali vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti di sicurezza e poter apporre il logo CE. In base alla pericolosità e complessità del prodotto le procedure di certificazione variano da una semplice “dichiarazione di conformità autocertificata” del costruttore fino alla certificazione del sistema di qualità aziendale da parte di un organismo terzo riconosciuto.
- clausola di libera circolazione in base alla Direttiva comunitaria relativa a determinati prodotti, gli Stati membri devono garantire la libera circolazione di tutti i prodotti sui quali è stato apposto il marchio CE;
- norme armonizzate le norme tecniche elaborate dagli Stati appartenenti all’Unione Europea in recepimento delle Direttive emesse dagli organismi normatori europei (CEN, CENELEC) beneficiano della “presunzione di conformità” ai requisiti della Direttiva stessa;
- fascicolo tecnico è una documentazione dettagliata finalizzata alla dimostrazione della conformità del prodotto ai requisiti della Direttiva con l’indicazione dei criteri adottati per rispondere ai requisiti di sicurezza e ridurre al minimo il rischio residuo, deve accompagnare il prodotto e deve essere scritto nella lingua ufficiale del paese in cui viene commercializzato.
Dal 1986 ad oggi sono state emesse e recepite oltre 30 Direttive sulla base del “nuovo approccio”, QUI è consultabile l’elenco completo.
La certificazione e gli organismi di certificazione
Per quanto riguarda la valutazione della rispondenza ai requisiti delle norme tecniche la norma UNI CEI EN 45020 «Normazione e attività connesse – Vocabolario generale» entrata in vigore il 27 luglio 2007 fornisce le seguenti definizioni:
- Certificazione di conformità «procedura attraverso cui una terza parte da assicurazione scritta che un prodotto, processo o sevizio è conforme a requisiti stabiliti»;
- Organismo di certificazione «organismo che effettua la certificazione di conformità»;
- Accreditamento «procedimento con cui un organismo riconosciuto attesta formalmente la competenza di un organismo o persona a svolgere funzioni specifiche».
A differenza di una norma tecnica che descrive e definisce le caratteristiche e i requisiti che devono essere rispettati al fine di realizzare la conformità alla regola dell’arte, la certificazione è una procedura volontaria mediante la quale viene verificata l’effettiva rispondenza di un prodotto e/o un processo produttivo e/o le competenze di un lavoratore ai requisiti di una specifica norma tecnica applicabile. La certificazione è obbligatoria solo per i prodotti oggetto di specifiche Direttive europee che stabiliscono anche le procedure da adottare per ottenere la certificazione della conformità e la conseguente marcatura CE, è facoltativa per tutti gli altri prodotti, per il sistema di qualità e per le persone.
Esistono tre tipologie di certificazione della conformità:
- Certificazione di prima parte definita più genericamente interna è una certificazione di conformità eseguita dallo stesso soggetto che costruisce il prodotto o fornisce il servizio, è in pratica una “dichiarazione di conformità autocertificata” come nel caso del progettista o dell’installatore per gli impianti elettrici ed elettronici che attestano sotto la propria responsabilità civile e penale la rispondenza alle norme tecniche applicabili, oppure la dichiarazione del costruttore di un prodotto o la dichiarazione del datore di lavoro sulle competenze dei propri lavoratori;
- Certificazione di seconda parte definita più genericamente esterna è una certificazione di conformità effettuata da un soggetto che risulta seconda parte rispetto a quello che ottiene la certificazione ma che è in stretto rapporto con lui ovvero che ha un interesse di utilizzatore per l’oggetto o il servizio della valutazione, è ad esempio il caso di un’azienda che intende verificare la conformità del prodotto del proprio fornitore oppure di un formatore che certifica un soggetto che ha frequentato un suo corso di aggiornamento.
- Certificazione di terza parte è una certificazione di conformità in forma scritta garantita da specifici organismi di certificazione su base volontaria e non obbligatoria che devono essere indipendenti rispetto alle imprese costruttrici e/o fornitrici dei servizi e devono essere accreditati da enti riconosciuti legalmente vedi figura 2, questo tipo di certificazione è garanzia di competenza e sicurezza in quanto spinge i costruttori e/o i fornitori dei servizi e/o i liberi professionisti a possedere, mantenere e migliorare, con continuità nel tempo, i requisiti necessari.
Attualmente il processo di certificazione è applicabile alle seguenti categorie:
- certificazione del sistema aziendale è l’attestazione della rispondenza a norme specifiche delle procedure di produzione dell’azienda produttrice di un determinato prodotto o servizio, riguarda in particolare i sistemi di gestione della qualità, della sicurezza delle informazioni, dell’ambiente, della sicurezza alimentare, questo tipo di certificazione è intesa a garantire la capacità di una determinata azienda di saper gestire i propri processi di lavorazione e le proprie risorse in modo da soddisfare i requisiti di qualità richiesti dalle normative applicabili;
- certificazione del prodotto è l’attestazione, attraverso la rispondenza a norme specifiche, prove di laboratorio e controllo dell’intero processo produttivo, della conformità di un particolare prodotto, macchinario o servizio;
- certificazione delle persone è l’attestazione che consente di distinguere i lavoratori e i professionisti che hanno acquisito e mantengono nel tempo attraverso la formazione continua e la sorveglianza periodica, le competenze e le abilità necessarie allo svolgimento delle proprie attività lavorative in un settore specifico, le mansioni tra cui è più diffusa la certificazione sono esperto di gestione aziendale, saldatore, addetto agli impianti elettrici. Il rilascio della certificazione avviene a fronte di un complesso procedimento di valutazione che comprende il percorso scolastico, l’esperienza lavorativa e/o professionale maturata, le attitudini pratiche e la capacità di far fronte ad eventuali imprevisti, la capacità di gestione del personale, le competenze di gestione economico-finanziaria e di comunicazione, il superamento di un esame scritto, orale e pratico per la verifica di tutti i requisiti richiesti dalla procedura di certificazione, ed è sottoposta a rinnovo ogni tre anni a seguito della permanenza dei requisiti certificati e dell’accertamento di uno specifico aggiornamento continuo delle proprie competenze, vedi figura 3.
Con il termine “accreditamento” viene indicata la qualificazione e l’idoneità degli organismi di certificazione e si tratta di opportune procedure di analisi, prove e controllo continuo eseguite da enti di accreditamento legalmente riconosciuti in conformità alla serie di norme UNI CEI EN ISO IEC 17021 per la certificazione del sistema aziendale, UNI CEI EN ISO IEC 17024 per la certificazione delle persone, UNI CEI EN 45011 per la certificazione di prodotto, che definiscono i requisiti di professionalità e di competenza che devono essere applicati per l’accreditamento dei vari organismi di certificazione a livello nazionale, europeo e mondiale. Al termine delle verifiche e a fronte dell’esito positivo delle valutazioni viene rilasciato il “certificato di accreditamento” e la possibilità di utilizzo del “marchio di accreditamento” in base ai requisiti stabiliti dalla norma ISO 17030, questi strumenti vengono poi utilizzati dagli organismi di certificazione accreditati per essere apposti su carta intestata, pubblicazioni, certificati, per garanzia dell’accreditamento ricevuto, in pratica la procedura di accreditamento garantisce il valore e la credibilità dell’operato degli organismi di certificazione.
L’accreditamento è un processo volontario che può essere richiesto dall’organismo di certificazione per proprio vantaggio come maggiore competitività sul mercato oppure può essere richiesto a livello contrattuale da parte del committente della certificazione per poter esportare i propri prodotti sui mercati esteri senza essere sottoposti a controlli aggiuntivi, infatti la certificazione rilasciata dagli organismi di certificazione accreditati consente il mutuo riconoscimento in tutto il mondo. In Italia con il DM 22/12/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 26/01/2010, a seguito del recepimento del regolamento europeo 765 del 2008 che richiede per ogni Stato della Comunità Europea un unico ente di accreditamento, è stato ufficialmente riconosciuto come ente di accreditamento “ACCREDIA” con sede a Roma e nato a seguito della fusione del SINCERT (Sistema italiano per l’accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione) con il SINAL (Sistema italiano per l’accreditamento di laboratori di prova). ACCREDIA ha come soci il CEI e l’UNI, alcuni Ministeri, le associazioni degli organismi di certificazione accreditati, gli enti di ricerca, le associazioni imprenditoriali, le associazioni dei consumatori, opera sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed è strutturato sui seguenti dipartimenti:
- Certificazione e ispezione;
- Laboratori di prova;
- Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti;
- Laboratori di taratura.
Sul sito della Commissione Europea è disponibile la banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) che fornisce l’elenco degli organismi di accreditamento e di certificazione degli stati membri e le direttive del nuovo approccio, sul sito ACCREDIA alla voce “Accreditamento” è possibile consultare le “BANCHE DATI” relative a tutti gli organismi di certificazione e i laboratori di prova e di taratura accreditati che operano in Italia. ACCREDIA opera sulla base di propri regolamenti, in particolare dall’1 gennaio 2014 tutti gli organismi di certificazione per ottenere e mantenere nel tempo l’accreditamento devono rispettare il regolamento ACCREDIA RG-09 che stabilisce i criteri ai quali devono attenersi al fine di ottenere e poter usare il marchio ACCREDIA.
Il processo normativo in sintesi
- Le norme tecniche sono documenti volontari e quindi non obbligatori;
- Le norme tecniche sono obbligatorie solo se viene fatto espresso riferimento ad una di esse all’interno di una legge;
- Gli organismi di normazione possono pubblicare norme tecniche internazionali, europee, nazionali;
- Le Direttive comunitarie dopo che sono state obbligatoriamente recepite dagli Stati membri assumono il valore di legge;
- Gli organismi di certificazione garantiscono per mezzo di specifici protocolli di verifica e con dichiarazione scritta la conformità a specifiche norme tecniche di riferimento;
- Gli organismi di certificazione riconosciuti dal proprio Stato assumono il nome di “organismi notificati”;
- La certificazione è obbligatoria solo per i prodotti oggetto di specifiche Direttive comunitarie che descrivono anche le relative procedure da seguire per la conformità, è facoltativa per tutti gli altri prodotti non previsti dalle Direttive, per il sistema di qualità aziendale e per le persone;
- Gli organismi di accreditamento qualificano attraverso specifici protocolli di verifica, con dichiarazione scritta ed apposizione di un particolare marchio di garanzia gli organismi di certificazione.
Alcuni link utili
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
- Guida alle leggi italiane e Gazzetta Ufficiale http://www.normattiva.it
- Decreti Legislativi attuativi delle Direttive europee http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/dlattcee.htm
- Direttive e norme tecniche armonizzate del “nuovo approccio” http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp
- Sito della Commissione Europea http://ec.europa.eu/enterprise/site-map/index_en.htm
- Commissione europea, legislazione comunitaria sulle “Unità di misura” http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legalmetrology-and-prepack/unitmeas/index_en.htm
- Membri EA (European cooperation for Accreditation) http://www.european-accreditation.org/ea-members
- Sito del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) http://www.ceiweb.it
- Sito dell’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) http://www.uni.com
- Consultazione norme CEI e UNI presso “punti UNI” http://www.uni.com/index.phpoption=com_content&view=article&id=144&lang=it
- Consultazione norme CEI e UNI presso il COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente) http://www.clubce.corep.it
- Sito “Sicurezza prodotti” realizzato da Unioncamere nazionale http://www.sicurezzaprodotti.unioncamere.it
Conclusione
A seguito di quanto esposto si può affermare con assoluta certezza che le norme tecniche unitamente alla loro certificazione possiedono le caratteristiche indispensabili per essere credibili e autorevoli in quanto sono il risultato della consensualità, della trasparenza, della volontarietà e della democraticità, esse inoltre rappresentano una valida garanzia per quanto riguarda l’unificazione e l’affidabilità dei prodotti e delle prestazioni dei servizi diventando lo strumento primario per la tutela dei consumatori evitando altresì il possibile ricorso a lunghi e costosi procedimenti giudiziari.
Esse infatti sono:
- il risultato congiunto delle tecnologie più recenti e dell’esperienza dei partecipanti alla loro stesura;
- un riferimento riconosciuto universalmente in caso di contenziosi;
- un valido strumento per la tutela del consumatore;
- la garanzia del rispetto dei requisiti minimi di sicurezza;
- un mezzo universale per la comunicazione tra le parti interessate;
- un valido strumento per l’unificazione e la razionalizzazione dei processi produttivi;
- un valido strumento per garantire i rapporti tra privati e pubblica amministrazione;
- lo strumento principale per certificare un processo produttivo e/o un prodotto e/o un servizio.